Art. 6.
(Concertazione per lo sviluppo).

      1. Al fine della tutela e valorizzazione della specificità storica e culturale nonché del potenziamento delle attività economiche e produttive, lo Stato, le regioni interessate e l'ANCIM sottoscrivono un accordo di programma quadro per lo sviluppo locale delle isole minori, sulla base del Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) 2000/2006, di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 14 del 15 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2000, e successive modificazioni, e n. 136 del 21 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2001.
      2. Il programma quadro oggetto dell'accordo di cui al comma 1 è inserito nel DUPIM, elaborato dall'ANCIM, di intesa

 

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con le regioni territorialmente competenti, e sottoposto all'approvazione del Comitato.
      3. Il DUPIM di cui al comma 2 ha una validità di cinque anni ed è aggiornato annualmente nella parte riguardante gli interventi da realizzare.